Tipologie ricettiveVeneto
Albergo o hotel
Almeno sette locali per il pernottamento, sala colazioni e portineria; capacità totale o prevalente in camere. Dipendenze entro 200 metri in linea d'aria.
In Veneto le strutture alberghiere sono aperte al pubblico, a gestione unitaria, in uno o più edifici, con almeno sette locali per il pernottamento, un locale comune per la prima colazione e uno per la portineria (art. 24). L'albergo o hotel è quella con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite, e residuale in unità abitative (art. 25, c. 1); il villaggio-albergo ha invece tutta la capacità in unità abitative sparse in più edifici nella stessa area dell'edificio principale (c. 2).
Le dipendenze, edifici con ingresso autonomo, stanno entro 200 metri in linea d'aria dall'edificio principale, o anche oltre se dentro la stessa area recintata (art. 24, c. 4). Per chi compra: sette locali per il pernottamento e i due locali comuni sono i requisiti minimi dell'albergo (art. 24); i requisiti per stella stanno nei provvedimenti della Giunta richiamati dall'art. 31.
| Che cosa dice la norma | |
|---|---|
| Definizione | aperta al pubblico, gestione unitaria, uno o più edifici (art. 24, c. 1) |
| Locali minimi | 7 per il pernottamento + sala colazioni + portineria |
| Capacità | totale o prevalente in camere, suite, junior suite; eventuale residuale in unità abitative (art. 25, c. 1) |
| Dipendenze | entro 200 m in linea d'aria, o oltre se nella stessa area recintata (art. 24, c. 4) |
| Villaggio-albergo | tutta la capacità in unità abitative in più edifici nella stessa area dell'edificio principale (art. 25, c. 2) |
| Classificazione | per stelle, secondo i provvedimenti della Giunta (art. 31) |
| Che cosa si cede | di norma l'azienda: titolo (subingresso), avviamento, arredi, contratti; le mura se comprese |
Scheda aggiornata il 27 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.