Tipologie ricettiveToscana
Case per ferie, ostelli, rifugi
Ospitalità collettiva: case per ferie e ostelli fuori dai canali commerciali o per finalità sociali; rifugi lungo percorsi riconosciuti.
Sono strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (art. 34): le case per ferie, gestite fuori dai normali canali commerciali da enti, associazioni e imprese senza scopo di lucro (art. 35); gli ostelli, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per finalità sociali, culturali, sportive e simili (art. 36); i rifugi escursionistici lungo percorsi riconosciuti e i rifugi alpini non collegati alla viabilità, gestiti anche da imprese (artt. 37-38); i bivacchi fissi (art. 39).
Il regolamento fissa i requisiti: per le case per ferie camere di 8 mq (una persona) e 12 mq (due), un servizio igienico ogni dieci posti letto (con vasca o doccia ogni dodici, lavabo ogni quattro), ricevimento dodici ore e reperibilità 24 ore; per gli ostelli ricevimento e conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua straniera. Un ostello gestito da un'impresa è un'azienda cedibile come le altre; una casa per ferie di un ente no.
| Che cosa dice la norma | |
|---|---|
| Case per ferie | enti e organismi senza scopo di lucro, fuori dai canali commerciali (art. 35) |
| Ostelli | soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese (art. 36) |
| Rifugi | escursionistici lungo percorsi segnalati; alpini non collegati alla viabilità; anche imprese (artt. 37-38) |
| Requisiti (47/R/2025) | camere 8/12 mq, 1 bagno ogni 10 posti letto, ricevimento 12 h e reperibilità 24 h; ostelli: inglese + una lingua |
| Uso occasionale | immobili non ricettivi usabili da enti pubblici o no profit fino a 60 giorni l'anno con nulla osta comunale (art. 40) |
Scheda aggiornata il 27 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.