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Contributo di soggiorno a Roma
Lo paga l’ospite per notte, lo riscuote il gestore o il portale; tariffe della Giunta, tetto di dieci pernottamenti in alcuni casi.
A Roma Capitale il contributo di soggiorno si applica per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili in locazione breve. Responsabili del versamento, con rivalsa sull'ospite, sono i gestori e chi incassa il canone, portali compresi. Le tariffe per tipologia e categoria le fissa la Giunta con propria deliberazione.
Esenti gli ostelli della gioventù, i minori di dieci anni, i malati e gli accompagnatori, e alcune altre categorie; per chi frequenta corsi di studio e per chi pernotta per lavoro il contributo si ferma a dieci pernottamenti l'anno, cinque nelle strutture all'aperto. Per chi rileva una struttura: la dichiarazione annuale entro il 30 giugno.
| Regola (regolamento 2024) | |
|---|---|
| Presupposto | pernottamento in strutture ricettive, alloggi per uso turistico, locazioni brevi |
| Chi versa | gestore, intermediario o portale, con rivalsa sull'ospite |
| Tariffe | deliberate dalla Giunta Capitolina |
| Esenzioni | ostelli della gioventù; minori di 10 anni; cure mediche; altri casi dell'art. 5 |
| Tetto | 10 pernottamenti l'anno (5 all'aperto) per studenti e soggiorni prolungati |
| Adempimenti | registro ospiti, versamenti periodici, dichiarazione entro il 30 giugno |
Scheda aggiornata il 28 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.