Tipologie ricettiveVeneto

Locazioni turistiche

Alloggi turistici senza servizi: per la legge strutture ricettive, con un solo articolo. Dal 2024 anche le locazioni brevi; CIN.

Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'art. 1 della L. 431/1998, senza prestazione di servizi: la legge veneta li considera strutture ricettive alle quali si applica soltanto l'art. 27 bis (sostituito dalla LR 23/2019). Gli alloggi privi di conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti non possono essere locati a turisti (c. 2).

Dal 2024 (LR 13/2024) la norma comprende espressamente le locazioni brevi dell'art. 4 del DL 50/2017, e l'art. 31 bis rinvia al Regolamento regionale 4/2024 per il codice identificativo regionale, che affianca il CIN nazionale. Per chi compra un immobile «a reddito turistico» in Veneto: niente azienda da cedere, solo l'immobile e i contratti.

Che cosa dice la norma
Definizionealloggi locati per sole finalità turistiche, senza servizi (art. 27 bis, c. 1)
Regimestruttura ricettiva a cui si applica solo l'art. 27 bis
Conformitàurbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, sicurezza impianti (c. 2)
Locazioni brevicomprese dal 2024 (LR 13/2024)
Codicicodice regionale (RR 4/2024, art. 31 bis) + CIN
Che cosa si cedel'immobile; nessuna azienda

Scheda aggiornata il 26 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.