Tipologie ricettiveVeneto

Rifugi alpini

Sopra i mille metri, custoditi quando aperti, camere per lo più a più letti e un locale di ricovero di fortuna quando sono chiusi.

I rifugi alpini sono strutture complementari ubicate in montagna a quota non inferiore a mille metri, predisposte per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino; devono essere custoditi nel periodo di apertura, con camere che per più della metà hanno due o più posti letto e una camera per il titolare (art. 27, c. 2, lett. e).

Nei periodi di chiusura devono disporre di un locale di ricovero di fortuna, salvo quelli già classificati come rifugi escursionistici sotto la vecchia LR 33/2002 (art. 27, c. 2, lett. e). Sono spesso su terreno demaniale o del CAI: prima del prezzo si guarda il titolo con cui si occupa l'immobile.

Che cosa dice la norma
Definizionestruttura in montagna ≥ 1.000 m predisposta per ricovero, ristoro e soccorso alpino (art. 27, c. 2, lett. e)
Custodiaobbligatoria nel periodo di apertura
Camerepiù della metà con 2 o più posti letto + camera del titolare
Chiusuralocale di ricovero di fortuna (c. 2, lett. e)
Che cosa si cedegestione e arredi; l'immobile spesso non è del gestore

Scheda aggiornata il 27 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.